LEGGI E DECRETI
* 266/91 - Legge sul volontariato
* 460/97 - Legge sull'ONLUS
* 675/96 - Legge sulla Privacy
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il
valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e
le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni
di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
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Art. 2.
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività
di volontariato deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
essere soltanto rimborsate dall'associazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte.
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Art. 3.
Organizzazioni di volontariato
1. E' considerato organizzazione di
volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine
di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la
forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo
scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o
nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile
per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di
fini di lucro, la democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché
la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i
loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti
l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché
le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro
regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o
specializzare l'attività da essa svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato
mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o
con queste convenzionate.
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Art. 4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono
assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi
controlli.
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Art. 5
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato
traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e
per lo svolgimento delle proprie attività da :
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità
giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6,
possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili
occorrenti per lo svolgimento della propria attività.
Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del
codice civile, accettare donazioni e, con beneficio di
inventario, lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento
delle finalità previste dagli accordi, dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle
organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice
civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione
delle organizzazioni di volontariato, e indipendentemente
dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo
l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o
analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza,
secondo le disposizioni del codice civile.
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Art. 6
Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome
disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri
generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per
accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,
secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri
per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni scritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso,
nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per
il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all' Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate di
cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa
dei soggetti erogatori.
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Art. 7.
Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni le province autonome, gli enti
locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte
da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che
dimostrano attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica
delle prestazioni e di controllo delle loro qualità nonché
le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui l'articolo 4 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell'ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima.
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Art. 8.
Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni
di volontariato di cui all'articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi
allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano
cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le
attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni
imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408,
come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991,
n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e
secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno
introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali
in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato
costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le
attività siano destinate a finalità di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in
materia e che risultano iscritte senza interruzione da
almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in
deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma
1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette
erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e
successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito
d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma
erogata entro il limite del 2 per cento degli utili
dichiarati e fino a un massimo di lire 100 milioni".
4. I proventi derivanti da attività commerciali e
produttive marginali non costituiscono redditi imponibili
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora
sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle
domande di esenzione, previo accertamento della natura e
dell'entità delle attività, decide il Ministro delle
finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali.
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Art. 9.
Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73 n. 598, del
come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28/12/82, n. 954.
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Art. 10.
Norme regionali e delle provincie autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono
salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa
del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per
lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto
dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture
pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le
provincie autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6
alla programmazione degli interventi nei settori in cui
esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di proprietà
nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di
intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto
previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno
delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6
ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle
provincie autonome e dagli enti locali nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
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Art.11
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti
amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano
le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle organizzazioni.
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Art. 12
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il
volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari
sociali o da un suo delegato e composto da dieci
rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di
volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti
e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale
del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione
dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni,
iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e
promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti all'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il fondo per
il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i
progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
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Art.13
Limiti di applicabilità
1. E' fatta salva la normativa vigente per
le attività di volontariato non contemplate nella presente
legge, con particolare riferimento alle attività di
cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione
civile e a quelle connesse con il servizio civile
sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
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Art. 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio
nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo
di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione
della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma
1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una
spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi
1 e 2 dell'articolo 8 sono valutatate complessivamente in
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993.
Al relativo onere si fa fronte mediante l'utilizzazione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
indice
Art. 15
Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad
un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese
di funzionamento e dall'accantonamento di cui alla lettera
d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata
alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al
fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri
di servizio a disposizione delle organizzazione di
volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenere a qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano
proceduto alle operazione di ristrutturamento di cui
all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al
comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1
e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro
tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge
nella gazzetta ufficiale.
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Art. 16
Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le
norme per l'attuazione dei principi contenuti nella
presente legge entro un anno dalla data dalla sua stessa
entrata in vigore.
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Art. 17
Flessibilità nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6,
per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto
di usufruire delle forme di flessibilità di orario di
lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è
aggiunto, infine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali
disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori che
prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro
opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di
volontariato riconosciute idonee dalla normativa in
materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con
l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998
- Supplemento Ordinario n. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.
259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il
termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate
dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della
Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei
deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15,
della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di
venti giorni del termine per l'espressione del parere da
parte della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del
1996;
Acquisito il parere della summenzionata Commissione
parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in
materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore
aggiunto
.
Art. 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei
criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale
di attivita'.
1. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il
comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.".
Art. 2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e
contributi per lo svolgimento convenzionato di attivita'
1. Nell'articolo 108, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il
reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il
comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai
predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime
di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita'
aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini
istituzionali degli enti stessi.".
2. Le attivita' indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore
aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti
affinche' l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi
occasionale.
Art. 3.
Determinazione dei redditi e contabilita' separata
1. All'articolo 109 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la
determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita'
separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e
3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di
attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili
per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il
canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro
ammontare che corrisponde al predetto rapporto.";
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere
la contabilita' separata qualora siano osservate le
modalita' previste per la contabilita' pubblica
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.".
Art. 4.
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 e' inserito il
seguente:
"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non
commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le
associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo
di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti
non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando
all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di
attivita' commerciali il coefficiente di redditivita'
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la
tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti
positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25
per cento;
b) altre attivita':
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15
per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente
si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi
relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti
le attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si
estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma
1 non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei
redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel
corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata
e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e'
effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da
presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.".
Art. 5.
Enti di tipo associativo
1. All'articolo 111 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
l'attivita' svolta dagli enti di tipo associativo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di
cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale anche se
effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria
non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in
deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in
materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi
di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione
con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita',
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilita' della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio
di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al
trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole:
"e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona"; nello stesso comma, il
terzo periodo e' soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento
delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le
parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti:
"sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se
effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia
strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e
sesto si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti clausole, da
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione
con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita',
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo
comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le associazioni costituite prima della
predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto,
ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi
dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
il termine di cui al comma 3 e' di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111,
e' inserito il seguente:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non
commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita'
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si
tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita'
commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle
restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali
rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni
afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita'
commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti
all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo
d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano
le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i
beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario
di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione
nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta
giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto
il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974,
n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili.".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto
il seguente:
"Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non
commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
Art. 7.
Enti non commerciali non residenti
1. All'articolo 114 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli
enti non commerciali non residenti nel territorio dello
Stato, nel comma 2, le parole: "senza tenerne contabilita'
separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: "si
applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis
dell'articolo 109".
Art. 8.
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le
scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il
primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale
economico e finanziario, gli enti non commerciali che
effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del
reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente
ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle
attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili
di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al
comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.".
Art. 9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di
beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di
aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, e'
esente dalle imposte sulle successioni e donazioni,
ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva, non da' luogo, ai
fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese
quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di
avviamento, ne' costituisce presupposto per la tassazione
di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente
cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che
intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attivita'. Qualora il trasferimento abbia a
oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi
ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in
sospensione d'imposta eventualmente costituiti in
precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalita'
determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i
saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle
leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413,
recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei
beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10
per cento e non spetta il credito d'imposta previsto
dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n.
413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere
b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento
e del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in
vigore del presente decreto utilizzi beni immobili
strumentali di cui al primo periodo del comma 2
dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 30 settembre 1998,
optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo
di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per
cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i
criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano
dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di
acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal
patrimonio si intende il bene di proprieta' dell'ente
stesso non acquistato nell'esercizio di impresa
indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo
di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione
nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di presentazione della dichiarazione di
opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste
ai commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale
Art. 10.
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta'
sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3,
si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci,
associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non
si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere
h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della
loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le
previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate
leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11.
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. E' istituita presso il Ministero delle
finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le
disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono
l'esercizio delle attivita' previste all'articolo 10, ne
danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui
ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in
conformita' ad apposito modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e'
effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla
predetta data, gia' svolgono le attivita' previste
all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere
altresi' comunicata ogni successiva modifica che comporti
la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e'
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
previste dal presente decreto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da
emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per l'uso della
denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza totale
o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto
e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello
stesso.
Art. 12.
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo
111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente
decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Per le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa'
cooperative, non costituisce esercizio di attivita'
commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali
nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta'
sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita'
direttamente connesse non concorrono alla formazione del
reddito imponibile.".
Art. 13.
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine,
la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in
capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli
oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono
sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione
del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le
parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del
comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis";
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali
non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla
cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione
dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle
ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2,
qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La cessione gratuita di tali beni, per importo
corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione
o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del
limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies),
del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a
condizione che delle singole cessioni sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la
ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare
agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno
ad utilizzare direttamente i beni in conformita' alle
finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici
fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo
utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese
successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la
quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.
Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico
valore si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione
preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori
condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo
10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesime erogazioni il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo
testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le
medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies)
del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le
medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
1-bis, del medesimo articolo 114.
Art. 14.
Disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo
alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni
di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate
prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarieta'
sociale," sono inserite le seguenti: "nonche' delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),";
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni
esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca
scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle
ONLUS";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese
autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da
ONLUS";
3) nel numero 19), dopo le parole: "societa' di mutuo
soccorso con personalita' giuridica" sono inserite le
seguenti: "e da ONLUS";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o
scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono
inserite le seguenti: "e da ONLUS";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi
finalita' di assistenza sociale" sono inserite le seguenti:
"e da ONLUS";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli
enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui
all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
agli articoli 20 e 20-bis".
Art. 15.
Certificazione dei corrispettivi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal
titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle
operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali, non
sono soggette all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art. 16.
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS
dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui
all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono
effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239,
recante modificazioni al regime fiscale degli interessi,
premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati.
Art. 17.
Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27,
e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti,
nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in
essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS).".
Art. 18.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina
delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo
13, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative.".
Art. 19.
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e
donazioni
1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti
all'imposta, dopo le parole: "altre finalita' di pubblica
utilita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche'
quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)".
Art. 20.
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore
degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili, relativo
all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole:
"pubblica utilita'", sono inserite le seguenti: ", nonche'
da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)".
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e'
dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale.
Art. 21.
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare
nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal
pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi
adempimenti.
Art. 22.
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti
traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni
immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti
reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, e'
aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento
avviene a favore di organizzazione non lucrativa di
utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui
alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo
articolo, dopo la nota II-ter), e' aggiunta, in fine, la
seguente: "II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari
nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In
caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e'
dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta.";
b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale: lire 250.000.".
Art. 23.
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta
per le attivita' spettacolistiche indicate nella tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS
nonche' dagli enti associativi di cui all'articolo 111,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5,
comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita'
richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio
accertatore territorialmente competente. Con decreto del
Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno
essere stabiliti condizioni e limiti affinche' l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 possa considerarsi
occasionale.
Art. 24.
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e
banchi di beneficenza
1. Nell'articolo 40, primo comma del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante
riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere
lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le
seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS),";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere
tombole, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la
seguente: "ONLUS,";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere
pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti
morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,".
Art. 25.
Disposizioni in materia di scritture contabili e
obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale
1. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20,
e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale). - 1. Le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle
societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici
fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta,
redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche
atte ad esprimere con compiutezza ed analiticita' le
operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da
redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivita'
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo
di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore a quello
indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere
le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui
agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui
l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30
milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di
servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli
adempimenti contabili possono essere assolti secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si
considerano assolti qualora la contabilita' consti del
libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio
delle attivita' istituzionali e connesse non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a
lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno
successivo, in luogo delle scritture contabili previste al
primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e
delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui
all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1,
lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi
di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi
l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente
secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve
recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o
piu' revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili.".
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le
disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle
attivita' richiamate allo stesso articolo 10, comma 1,
lettera a).
Art. 26.
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili,
le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in
particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del
presente decreto.
Art. 27.
Abuso della denominazione di organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale
1. L'uso nella denominazione e in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di
utilita' sociale", ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno e'
vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.
Art. 28.
Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti
legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione
prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi
amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici
di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui
all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni
qualora omettono di inviare le comunicazioni previste
all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, e'
punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a
lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi
dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si
trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi
amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
fruito dei benefici previsti dal presente decreto
legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti
risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il
soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle
imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi
maturati.
Art. 29.
Titoli di solidarieta'
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi
"di solidarieta'" e' riconosciuta come costo fiscalmente
deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso
effettivamente praticato ed il tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, purche' i fondi
raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a
finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le
condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai
tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione
necessaria per l'attuazione del presente articolo.
Art. 30.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle
imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 1997.
Legge 31 dicembre 1996, n. 675
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1997 - Supplemento Ordinario n. 3
• Testo della legge
Art. 1 - 29 - Art. 30 - 45
Testo della legge
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identita' personale; garantisce altresì i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno
o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in
ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento di
dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi
dell'articolo 30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di dati
personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati
non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonche' le disposizioni di cui agli
articoli 18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo
43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in
virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con
legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di
cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura
penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e
successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia
penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice
di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore
della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18,
31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento
effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni
della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di
dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una
sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con
altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a
prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno
o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova
notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli
elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del
territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative
adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati
cui si riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il
notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, nonche' coloro che devono fornire
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e
gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per
il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria;
gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite
dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso
ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita',
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali devono essere previamente informati per
iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli
elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del
Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o
di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero
una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso
liberamente e in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale e' parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su
richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalita', nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonche' della logica e delle finalita'
su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e
3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e
d), non possono essere esercitati nei confronti dei
trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalita' inerenti la politica monetaria e
valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche'
la tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla
medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei
modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le
necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei
dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un
trattamento per finalita' analoghe agli scopi per i quali i
dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di
legge in materia di trattamento dei dati personali e' nulla
ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano puo'
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato
di dati personali volto a definire il profilo o la
personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro diretta
autorita'.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalita' che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei
limiti al diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e
nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita
o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto
della normativa di cui alla lettera e) del presente comma,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e
societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono
stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati
sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalita' diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di
tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti,
quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettivita'. Contro il divieto puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del
Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela
dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se
le medesime finalita' riguardano un terzo o la
collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del
Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal
titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi
i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati
ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per
finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del
codice di procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a)
e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non
e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui
all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalita', nei limiti del diritto di
cronaca, ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto
per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal
presente comma, il trattamento svolto in conformita' del
codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato anche
senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di
cui al comma 1 del presente articolo, effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista, che
preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e'
adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino
alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di
cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante puo'
vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite,
altresi', prescrizioni concernenti i dati personali diversi
da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di
dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo
28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e' consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono
ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o
di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato
al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine e' di
venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri
un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari
a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono
valutate anche le modalita' del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei
dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale e' parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su
richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e
24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con
un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo puo' essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo
e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in
apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31,
comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con
ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere
proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante puo' essere proposto solo dopo che siano decorsi
cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto
al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita'
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facolta' di presentare memorie o documenti. Il
Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante
puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in
parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di
una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed
e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il
titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto
tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga
al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del
tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma
1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della
presente legge, sono di competenza dell'autorita'
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi
di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI
SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono
nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso
di parita'. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza
nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per piu' di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire
cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e
i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennita' di funzione sono determinate, con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad
inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, verificarne la conformita' alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a
garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalita', nonche'
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o
degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno
o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo
IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma
5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le
province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per
le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, puo' essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il
presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del
giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di
personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorita' di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attivita'
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo'
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o
anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, puo' disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il
quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalita' di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1,
gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n.
121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificita'
della verifica, il membro designato puo' farsi assistere da
personale specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai
dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro
designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante
Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
Il relativo contingente e' determinato in misura non
superiore a quarantacinque unita', su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di
elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della
Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle
dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di
segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono altresi' previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonche' le norme volte a precisare le
modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
13, nonche' della notificazione di cui all'articolo 7, per
via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo'
comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base
alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad
enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto cio' di cui
siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di
trattamento.
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero
indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al
vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se il fatto concerne la notificazione prevista
dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione sino
ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o,
se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con
la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato,
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o
di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28,
comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione e' da uno a tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in
violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione
sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e'
della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si
applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o
dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10
e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria
in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla
legge 23 dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che
prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano
in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui
trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla
presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della
data di entrata in vigore della presente legge o nei
novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate
entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15,
comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24,
possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al
Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di
cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente
alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un
procedimento giurisdizionale o amministrativo viene
rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento,
l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di
provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita',
dandone informazione al Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini
del presente decreto; tale Autorita' opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell'Autorita' medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante
per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il
1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30
settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la
protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il
quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma
dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro
sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione
del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, nonche', in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno
1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed
agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti
piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di
conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6,
primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in
lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997,
quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476
milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del
Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto
a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per
gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i
trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della
legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai
trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina
del Garante.

