LO STATUTO
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE - EMBLEMA
ART. 2 NATURA
ART. 3 FINALITA’
ART. 4 DURATA
ART. 5 OGGETTO DELL’ ATTIVITA’
ART. 6 FONDAMENTO
TITOLO II RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE
ART. 8 PATRIMONIO
TITOLO III SOCI
ART. 9 TIPOLOGIA DEI SOCI
ART. 10 DIRITTI DEI SOCI
ART. 11 DOVERI DEI SOCI
ART. 12 INCOMPATIBILITA’
ART. 13 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
TITOLO IV ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
ART. 14 ELENCAZIONE
ART. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 16 CONVOCAZIONE
ART. 17 VOTAZIONI
ART. 18 ATTRIBUZIONI
ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20 ATTRIBUZIONI
ART. 21 PRESIDENTE
ART. 22 VICE PRESIDENTE
ART. 23 TESORIERE
ART. 24 SEGRETARIO
ART. 25 COMANDANTE
ART. 26 DIRETTORE SANITARIO
ART. 27 DIRETTORE TECNICO
ART. 28 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
ART. 29 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
TITOLO V ELEZIONI
ART. 30 PERIODICITA’
ART. 31 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
ART. 32 CONVOCAZIONE PUBBLICITA’
ART. 33 COMITATO ELETTORALE
ART. 34 CANDIDATURE
ART. 35 ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.
ART. 36 CONTESTAZIONI VALIDITA’
TITOLO VI SCIOGLIMENTO
ART. 37 DELIBERAZIONI
ART. 38 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
ART. 39 NORMA RESIDUALE
ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO -
ALBARETO"
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - EMBLEMA
E' costituita, con sede in Borgo Val di Taro, Via
Torresana, 2 un’ associazione di Pubblica Assistenza
denominata "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO
ALBARETO".
Ha come emblema uno stendardo bianco con al centro un
castello azzurro a due torri riportanti le iniziali A.P. in
azzurro.
ART. 2 NATURA
L’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO
ALBARETO" é apolitica, apartitica e aconfessionale; fonda
la propria struttura associativa sui principi della
democrazia e non persegue alcun fine di lucro.
Costituisce un punto d'aggregazione dei cittadini che,
attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire
alla vita e allo sviluppo della collettività (Legge n.
266/91).
ART. 3 FINALITA’
L’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO
ALBARETO" indirizza il proprio impegno a scopi ed obiettivi
di rinnovamento civile, sociale e culturale nel
proseguimento e nell’ affermazione dei valori della
solidarietà collettiva.
I suoi fini sono:
a) aggregare i cittadini intorno ai problemi della vita
civile, sociale e culturale;
b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed
individuali, attraverso i valori della solidarietà;
c) contribuire all'affermazione dei principi della
solidarietà popolare, nei progetti di sviluppo civile e
sociale della collettività;
d) contribuire all'affermazione dei principi della
mutualità;
e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la
partecipazione attiva dei suoi Soci;
f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale,
alla crescita culturale della collettività e dei singoli;
g) favorire e/o collaborare a forme partecipative
d'intervento socio sanitario sull'ambiente, sull'handicap e
ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di
sperimentazioni innovatrici;
h) collaborare con Enti pubblici e privati, con altre
Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini
e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
ART. 4 DURATA
L’ ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO
ha durata illimitata.
ART. 5 OGGETTO DELL’ATTIVITA’
La sua attività consiste:
a) nell'organizzare il soccorso e trasporto mediante
autoambulanza ad ammalati o feriti;
b) collaborare con le strutture pubbliche
nell’organizzare servizi di guardia medica ,
dialisi,ambulatoriali;
c) nel promuovere iniziative di formazione e informazione
sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari
aspetti sanitari e sociali;
d) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di
tutela dell'ambiente;
e) nel promuovere iniziative di carattere culturale,
sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità
della vita;
f) nell'organizzare la formazione del volontariato anche in
collaborazione con altre associazioni aventi la medesima
finalità.
Compatibilmente con le proprie disponibilità l'associazione
s'impegna anche a:
a) promuovere ed organizzare iniziative umanitarie a favore
di popolazioni bisognose atte a favorirne la crescita
socio-economica.
b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi
conseguenti al precedente punto a;
c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi
della solitudine e del dolore, istituendo anche servizi
specifici in proposito;
d) organizzare e gestire servizi sociali e assistenziali,
anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani,
handicappati e comunque in condizioni di difficoltà, anche
temporanee;
e) organizzare attività di studio ed iniziative di
informazione, in attuazione dei fini del presente statuto,
anche mediante pubblicazioni periodiche;
f) organizzare i servizi di mutualità.
g) promuovere ed organizzare incontri per favorire la
partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni
emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
ART. 6 FONDAMENTO
L’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO
ALBARETO" basa le proprie attività sull'impegno volontario
e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale
dipendente o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei
limiti fissati dalla Legge n° 266 del 11/08/91,
esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per
qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Nel caso in cui, vi sia personale dipendente o
collaborante, questo non può accedere alla carica di
consigliere e tanto meno può assumere ruoli di
responsabilità all’interno dell’Associazione.
TITOLO II RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE
L'esercizio finanziario dell’ "ASSISTENZA PUBBLICA
VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO" comincia il primo gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA
BORGOTARO ALBARETO" sono costituite:
a) dalle quote degli aderenti;
b) dai contributi e dalle donazioni di privati cittadini;
c) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
d) dai contributi e dalle donazioni di enti pubblici o
privati;
e) da attività commerciali e/o produttive svolte in forma
marginale;
f) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di
cui all' art. 5 della legge n° 266 del 11/08/91, pervengano
all'Associazione per essere impiegati nel perseguimento
delle proprie finalità o specificamente destinate
all'attuazione di progetti.
ART. 8 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA
BORGOTARO ALBARETO" è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) titoli pubblici e privati;
c) capitale liquido o in deposito presso istituti di
credito;
d) lasciti, legati e donazioni purché accettati dal
Consiglio Direttivo.
TITOLO III SOCI
ART. 9 TIPOLOGIA DEI SOCI
I Soci dell’ “ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA
BORGOTARO ALBARETO” sono di tre categorie:
• Soci Volontari
• Soci Contribuenti
• Soci Benemeriti
Sono SOCI VOLONTARI tutti coloro i quali assolvono
gratuitamente e con continuità un impegno personale
operativo nell’ambito delle attività dell’
Associazione per il raggiungimento degli scopi della
stessa.
Sono SOCI CONTRIBUENTI tutti coloro i quali, pur non
prestando la propria opera personale, condividono comunque
gli scopi e gli ideali di solidarietà dell’
ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO e
contribuiscono economicamente alla loro realizzazione
obbligandosi al versamento di una quota associativa
periodica secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo.
Sono SOCI BENEMERITI tutti coloro i quali, su
determinazione del Consiglio Direttivo, si sono
particolarmente distinti nella promozione e nello sviluppo
dell’ associazione e delle sue iniziative nonché le
persone che abbiano contribuito in misura notevole,
materialmente o moralmente, alla vita ed al consolidamento
dell’ ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO
ALBARETO.
Tutti i Soci che hanno superato il diciottesimo anno di
età, oltre agli altri diritti statutari, hanno anche il
diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere
eletti.
I Soci di età inferiore ai diciotto anni, ma che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno, possono partecipare alla
vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato
quello di elettorato passivo.
ART. 10 DIRITTI DEI SOCI
I diritti dei Soci sono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal
presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i
limiti di cui al precedente art. 9;
c) chiedere la convocazione dell'Assemblea, secondo quanto
previsto dal presente Statuto;
d) formulare proposte agli organi dirigenti in merito ai
programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei
vari obiettivi previsti dal presente Statuto.
ART. 11 DOVERI DEI SOCI
I doveri dei Soci sono:
a) rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati
degli organi associativi;
b) non compiere atti che danneggino gli interessi e
l'immagine dell'Associazione.
c) rispettare i regolamenti interni emanati dal Direttivo.
ART. 12 INCOMPATIBILITA’
Non possono essere Soci coloro i quali svolgono in proprio
le stesse attività svolte dalla "ASSISTENA PUBBLICA
VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO".
ART.13 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di Socio si perde:
a) per morosità;
b) per decadenza:
c) per esclusione.
Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro
il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non hanno
rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei
limiti deliberati.
Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che
vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente
art. 12.
Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che, per
gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto e del
Regolamento, rendono incompatibile il mantenimento del loro
rapporto con l'Associazione.
Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b)
e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad
esporre le proprie ragioni difensive. Contro i
provvedimenti di cui all’art. presente il socio può
ricorrere entro un mese.
TITOLO IV ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 14 ELENCAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
ART. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria dei Soci si riunisce di norma
una volta all'anno entro il 3O Giugno per l'approvazione
del bilancio e per gli altri adempimenti di propria
competenza.
L’assemblea straordinaria dei Soci si riunisce ogni
qualvolta il Presidente ed il Consiglio Direttivo lo
ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno il
dieci per cento (10%) dei Soci regolarmente iscritti da non
meno di tre mesi.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo,
per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed
in occasione di importanti iniziative che interessino lo
sviluppo associativo ed il volontariato.
Delle riunioni dell'Assemblea dev'essere redatto, a cura
del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente
della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro dei
verbali dell'Assemblea.
Le riunioni sono valide in prima convocazione quando è
presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda
qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un
intervallo di almeno un'ora.
ART. 16 CONVOCAZIONE
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’
Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e
da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può
disporre l'Associazione
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti
all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della
riunioni stabiliti per la prima e seconda convocazione, è
diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la
riunione.
Partecipano all'Assemblea ed hanno diritti di elettorato
attivo e passivo, salvo quanto disposto dal precedente art.
9, i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi.
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire
pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti
argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
E' tuttavia facoltà del presidente dell'Assemblea
consentire ai non Soci di prendere la parola.
ART. 17 VOTAZIONI
In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un
Presidente e un Segretario. Nomina gli scrutatori nel
numero necessario per il corretto svolgimento delle
operazioni di voto.
L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto
palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la
deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la
maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano
approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei
consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più
uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma
precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il
consenso di almeno quattro quinti dei presenti, qualunque
ne sia il numero.
Nelle varie votazioni palesi, in ogni sede, in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano
la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
ART. 18 ATTRIBUZIONI
I compiti dell'Assemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre
dell'anno precedente e quello
preventivo;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
d) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento
dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura
partecipativa degli stessi;
e) approvare e modificare il regolamento generale
dell'Associazione, uniformandolo alla natura associativa
della stessa;
f) approvare le modifiche dello Statuto;
g) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua
approvazione;
h) dichiarare lo scioglimento dell'Associazione.
ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE –
VOTAZIONI - VERBALIZZAZIONI
Il Consiglio Direttivo è composto da Quindici componenti.
Il Consiglio dura in carica Quattro anni ed i suoi membri
sono rieleggibili.
La riunione di insediamento del Consiglio Direttivo è
convocata dal Presidente uscente dell’Associazione
entro 25 giorni dall’avventura proclamazione degli
eletti ed è inizialmente presieduta dal Consigliere che
abbia ottenuto il maggior numero di voti ed, a parità, dal
più anziano d’età.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo
ritiene opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal
Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i
componenti Sette giorni prima della data fissata per la
riunione.
In casi d'eccezionale importanza i termini possono essere
abbreviati, purché i Consiglieri siano avvisati almeno 48
ore prima.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti
all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della
riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui
sopra, esposto nei locali della Sede sociale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad
esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con
il metodo del voto palese, salvo quando si tratta di
votazioni che riguardano le singole persone o di elezioni
alle cariche sociali.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme
stabilite per l'Assemblea dei Soci
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale
a cura del Segretario e sotto la responsabilità del
Presidente, da trascrivere in apposito libro dei verbali
del Consiglio Direttivo ed esposto alla lettura dei Soci,
previa approvazione da parte del Consiglio stesso nella
successiva seduta.
Qualora il Consiglio, per mancanza comunque determinata,
debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri
componenti, seguirà l’ordine decrescente della
graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di
tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla
cooptazione, salvo ratifica da parte dell’Assemblea
Generale dei Soci alla sua prima riunione.
La mancanza della maggioranza dei componenti del Consiglio
Direttivo comporta la decadenza del medesimo, che mantiene
i suoi poteri fino all’insediamento del nuovo
Consiglio Direttivo, la cui elezione deve essere indetta
entro 4 mesi dalla constatazione della decadenza.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella del
Collegio dei Sindaci Revisori.
ART. 20 ATTRIBUZIONI
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per
gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
b) dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea;
c) determinare l’ammontare delle quote associative e
stabilire il termine ultimo per il loro versamento;
d) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione
dell'Associazione;
e) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel
perseguimento degli obiettivi associativi;
f) collaborare con organizzazioni di volontariato in
attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
g) adottare i provvedimenti di cui al precedente art.13;
h) assumere il personale dipendente o stabilire forme di
rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente
Statuto.
ART. 21 PRESIDENTE
I1 Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il
Presidente che è anche il Presidente
dell’Associazione.
I1 Presidente rappresenta l’Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni;
sovrintende tutti i servizi e li coordina, firma i verbali;
sottoscrive mandati alle liti; stipula le convenzioni, i
contratti e compie in genere tutti gli atti giuridici
relativi all’Associazione.
ART. 22 VICE PRESIDENTE
I1 Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un
Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di
sua assenza od impedimento con gli stessi poteri del
Presidente.
La firma del Vice Presidente vale come attestazione
dell’assenza od impedimento del Presidente.
ART. 23 TESORIERE
II Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il
Tesoriere. Egli, avvalendosi anche di collaboratori,
sovrintende agli affari finanziari, economici, contabili ed
alle operazioni di cassa dell’Associazione
predisponendone, tra l’altro, il bilancio; compila ed
aggiorna gli inventari; cura l’esazione delle quote
sociali; tiene i rapporti con gli istituti di credito.
ART. 24 SEGRETARIO
I1 Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il
Segretario.
Egli sovrintende alla compilazione ed alla tenuta degli
elenchi dei soci; redige i verbali delle adunanze e
deliberazioni degli organi sociali cui partecipa,
sottoscrivendoli col Presidente; custodisce
l’archivio, gli atti, i documenti, i verbali
dell’Associazione; cura e sovrintende in genere tutte
le incombenze amministrative; gestisce, sotto il profilo
amministrativo e normativo, il personale dipendente
ART. 25 COMANDANTE
I1 Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il
Comandante.
Egli coordina e dirige i Volontari; organizza e coordina
tutti i servizi operativi dell’ASSISTENZA PUBBLICA
BORGOTARO ALBARETO, coordinando l’attività dei soci
volontari e del personale addetto a tali servizi; promuove
la partecipazione dei volontari alle attività
dell’associazione; controlla, sollecita e migliora
l’efficienza dei soci volontari; propone al Consiglio
Direttivo provvedimenti, organizzativi e non, che
consentano la più completa realizzazione degli scopi
dell’Associazione.
Egli è coadiuvato da collaboratori nominati dal Consiglio
Direttivo nel numero e con le modalità di cui al
Regolamento.
ART. 26 DIRETTORE SANITARIO
II Direttore Sanitario sovrintende alle attività di
carattere sanitario svolte dell’Associazione,
promuove la qualificazione e l’aggiornamento
professionale dei volontari; sovrintende alle incombenze ed
alle iniziative afferenti, in generale, il settore
sanitario e vigila sull’osservanza delle norme
igieniche e preventive da parte del personale dipendente e
dei volontari, negli ambienti e sui mezzi operativi.
Esplica le funzioni stabilite dalla legge e dalle
convenzioni eventualmente stipulate dall’ASSISTENZA
PUBBLICA BORGOTARO ALBARETO con le autorità sanitarie.
Egli deve essere laureato in medicina e chirurgia. E’
eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i propri
componenti, od anche nominato dal Consiglio Direttivo al
suo esterno. In questo ultimo caso egli è tenuto a
partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto
consultivo.
ART. 27 DIRETTORE TECNICO
I1 Direttore Tecnico sovrintende alla manutenzione dei beni
e delle risorse tecnologiche dell’ASSISTENZA PUBBLICA
BORGOTARO ALBARETO, controllandone e mantenendone
l’efficienza nonché programmandone la sostituzione.
Egli deve essere munito delle necessarie conoscenze
tecniche.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra
i propri componenti, od anche nominato dal Consiglio
Direttivo al suo esterno. In questo ultimo caso egli è
tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi
con voto consultivo.
ART. 28 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI COMPOSIZIONE
- DURATA - ATTRIBUZIONI
Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre
componenti effettivi e di due supplenti eletti anche fra i
non soci dell’Associazione, contestualmente
all’elezione del Consiglio Direttivo. I Sindaci
durano in carica come il Consiglio Direttivo; debbono
prendere parte alle sue riunioni con voto consultivo. Il
Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il
Presidente. La prima riunione del Collegio dei Sindaci è
convocata entro quindici giorni dalla proclamazione degli
eletti dal sindaco eletto più anziano di età. Il Collegio
dei Sindaci esercita il controllo amministrativo sugli atti
di gestione dell’Associazione, accerta che la
contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina
il bilancio prima della sua presentazione
all’Assemblea redigendo apposita relazione. I
componenti del Collegio dei Sindaci, in qualsiasi momento e
anche singolarmente, possono procedere ad atti di ispezione
e controllo della contabilità e della gestione. Il Collegio
si riunisce di norma trimestralmente e fa constare delle
proprie riunioni con verbale da trascriversi su apposito
libro.
TITOLO V ELEZIONI
ART. 29 PERIODICITÀ
Le elezioni delle cariche sociali, e segnatamente del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori
hanno luogo ogni quattro anni e si svolgono, di norma,
entro il mese di giugno.
ART. 30 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Salve le limitazioni di cui all’ art.9 tutti i soci
non morosi possono eleggere ed essere eletti.
ART. 31 CONVOCAZIONE – PUBBLICITÀ
Almeno due mesi prima dello svolgimento delle elezioni il
Consiglio Direttivo porta a conoscenza dei soci la data
fissata e le modalità per la presentazione delle
candidature a mezzo di avviso da pubblicare all’albo
nella sede sociale e da divulgare con i mezzi
d’informazione ritenuti più idonei.
ART. 32 COMITATO ELETTORALE
Nella stessa seduta nella quale fissa la data per le
elezioni, il Consiglio Direttivo nomina il Comitato
Elettorale composto da sei soci e designa fra questi il
Presidente, uno per ciascun seggio. Il Comitato Elettorale
- i cui componenti non potranno essere candidati - constata
la regolarità delle presentazioni, provvede alla formazione
della lista dei candidati verificandone il possesso dei
requisiti; stabilisce, d’intesa con il Consiglio,
luogo e orari di apertura del seggio dandone informazione
ai soci nei modi di cui all’articolo precedente;
sovrintende alle operazioni elettorali, che dovranno
svolgersi con la contestuale e continua presenza di tre
componenti il Comitato stesso; provvede allo scrutinio
delle schede, formulando la graduatoria dei candidati sulla
base dei voti da ciascuno riportati, proclama infine gli
eletti.
ART. 33 CANDIDATURE
Proposte di candidatura agli organi associativi potranno
essere presentate al Comitato Elettorale in tutto il
periodo che intercorre dalla data della sua nomina fino al
trentesimo giorno precedente la data fissata per le
elezioni. Le candidature dovranno essere presentate
separatamente per ognuno degli organi associativi da
eleggere. Non si può essere contemporaneamente candidati
per le elezioni del Consiglio Direttivo e quello del
Collegio dei Sindaci. La presentazione delle candidature
dovrà recare la sottoscrizione, per accettazione, di ogni
singolo candidato. In casi di mancata, o irregolare o
insufficiente presentazione di candidature che comportino
comunque un numero di candidati inferiore al doppio dei
posti da ricoprirsi negli organi associativi, risulteranno
automaticamente candidati tutti i soci.
ART. 34 ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
Le elezioni hanno luogo a mezzo di scheda segreta. Le
schede, che saranno di formato e qualità unici, dovranno
recare a stampa e in ordine alfabetico i nominativi dei
soci candidati. Il voto sarà espresso mediante
l’apposizione di una crocetta a fianco dei candidati
prescelti in misura non superiore a quelli eleggibili. Nel
caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo
precedente, la scheda conterrà tante righe quanti sono gli
eleggibili e in quelle l’elettore scriverà cognome e
nome del socio prescelto. Ogni scheda, prima di essere
consegnata all’elettore dovrà essere vidimata col
timbro dell’Associazione e la firma di almeno uno dei
componenti del Comitato Elettorale. Saranno considerate
nulle le schede che siano prive della vidimazione e della
firma e quelle che portino altri segni, macchie o scritte
che le possano comunque rendere riconoscibili o nelle quali
siano espresse preferenze in numero superiore a otto.
L’ammissione al voto è subordinata
all’identificazione personale del soci da parte del
Comitato Elettorale o alla presentazione di un documento di
riconoscimento. Il Comitato Elettorale prende le proprie
decisioni deliberando a maggioranza e facendo tutto
constatare nel relativo processo verbale. Nella sala delle
operazioni di voto saranno esposti a cura del Comitato
Elettorale unicamente fac-simili della scheda; nel caso di
cui all’ ultima parte dell’ articolo precedente
sarà altresì esposta copia del libro soci. Terminate le
operazioni di voto il Comitato Elettorale provvede
immediatamente allo scrutinio delle schede registrando i
voti ottenuti dai singoli candidati. Sulla base delle
risultanze elettorali, infine, proclama gli eletti. A
parità di voti è eletto il più anziano di età. Gli organi
associativi elettivi scaduti restano in carica fino
all’insediamento dei nuovi.
ART. 35 CONTESTAZIONI – VALIDITÀ
Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni
elettorali vanno rivolte per iscritto al Comitato
Elettorale entro quarantotto ore dalla proclamazione degli
eletti. I1 Comitato Elettorale decide entro le successive
quarantotto ore con definitivo ed inappellabile giudizio.
Tutti i verbali del Comitato Elettorale relativi alla
proclamazione degli eletti e l’ordine dei candidati
non eletti con le relative preferenze nonché i verbali
contenenti i giudizi circa le contestazioni verranno
esposti per sette giorni nei locali
dell’Associazione. Le elezioni sono valide qualunque
sia il numero dei votanti.
TITOLO VI SCIOGLIMENTO
ART. 36 DELIBERAZIONI
Lo scioglimento dell’ASSISTENZA PUBBLICA BORGOTARO
ALBARETO non potrà avvenire se non per legge o per
legittimo provvedimento dell’autorità competente
ovvero per deliberazione dell’Assemblea Generale dei
Soci in sede straordinaria, richiesta a tale scopo da
almeno un quarto dei soci. La deliberazione sarà valida
soltanto se avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci
presenti che costituisca almeno i due terzi dei soci aventi
diritto all’intervento in assemblea.
ART. 37 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento
non sarà in nessun caso ripartito fra i soci ma sarà
erogato a scopo di beneficenza nell’ambito del
soccorso pubblico, e comunque in coerenza con le finalità
dell’Associazione, nei modi e nei termini che saranno
deliberati a maggioranza semplice dei presenti
dall’Assemblea Generale Straordinaria di cui
all’articolo precedente.
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI
ART. 38 NORMA RESIDUALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal
Regolamento si fa riferimento alle leggi in materia ed in
particolare alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e sue
eventuali modifiche ed integrazioni.
Con approvazione del Consiglio Direttivo,
Borgo Val di Taro li, 27/11/2002
Con approvazione della Assemblea Generale dei Soci,
Borgo Val di Taro li, 01/06/2003

