LO STATUTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE - EMBLEMA
ART. 2 NATURA
ART. 3 FINALITA’
ART. 4 DURATA
ART. 5 OGGETTO DELL’ ATTIVITA’
ART. 6 FONDAMENTO

TITOLO II RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE
ART. 8 PATRIMONIO

TITOLO III SOCI

ART. 9 TIPOLOGIA DEI SOCI
ART. 10 DIRITTI DEI SOCI
ART. 11 DOVERI DEI SOCI
ART. 12 INCOMPATIBILITA’
ART. 13 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

TITOLO IV ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

ART. 14 ELENCAZIONE
ART. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 16 CONVOCAZIONE
ART. 17 VOTAZIONI
ART. 18 ATTRIBUZIONI
ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20 ATTRIBUZIONI
ART. 21 PRESIDENTE
ART. 22 VICE PRESIDENTE
ART. 23 TESORIERE
ART. 24 SEGRETARIO
ART. 25 COMANDANTE
ART. 26 DIRETTORE SANITARIO
ART. 27 DIRETTORE TECNICO
ART. 28 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
ART. 29 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO V ELEZIONI

ART. 30 PERIODICITA’
ART. 31 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
ART. 32 CONVOCAZIONE PUBBLICITA’
ART. 33 COMITATO ELETTORALE
ART. 34 CANDIDATURE
ART. 35 ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.
ART. 36 CONTESTAZIONI VALIDITA’

TITOLO VI SCIOGLIMENTO

ART. 37 DELIBERAZIONI
ART. 38 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 NORMA RESIDUALE

ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO - ALBARETO"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - EMBLEMA

E' costituita, con sede in Borgo Val di Taro, Via Torresana, 2 un’ associazione di Pubblica Assistenza denominata "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO".
Ha come emblema uno stendardo bianco con al centro un castello azzurro a due torri riportanti le iniziali A.P. in azzurro.

ART. 2 NATURA

L’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO" é apolitica, apartitica e aconfessionale; fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.
Costituisce un punto d'aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività (Legge n. 266/91).

ART. 3 FINALITA’

L’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO" indirizza il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel proseguimento e nell’ affermazione dei valori della solidarietà collettiva.

I suoi fini sono:
a) aggregare i cittadini intorno ai problemi della vita civile, sociale e culturale;
b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali, attraverso i valori della solidarietà;
c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare, nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi Soci;
f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale della collettività e dei singoli;
g) favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio sanitario sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
h) collaborare con Enti pubblici e privati, con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

ART. 4 DURATA

L’ ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO ha durata illimitata.

ART. 5 OGGETTO DELL’ATTIVITA’

La sua attività consiste:

a) nell'organizzare il soccorso e trasporto mediante autoambulanza ad ammalati o feriti;
b) collaborare con le strutture pubbliche nell’organizzare servizi di guardia medica , dialisi,ambulatoriali;
c) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
d) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
e) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita;
f) nell'organizzare la formazione del volontariato anche in collaborazione con altre associazioni aventi la medesima finalità.

Compatibilmente con le proprie disponibilità l'associazione s'impegna anche a:

a) promuovere ed organizzare iniziative umanitarie a favore di popolazioni bisognose atte a favorirne la crescita socio-economica.
b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto a;
c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche servizi specifici in proposito;
d) organizzare e gestire servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni di difficoltà, anche temporanee;
e) organizzare attività di studio ed iniziative di informazione, in attuazione dei fini del presente statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;
f) organizzare i servizi di mutualità.
g) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

ART. 6 FONDAMENTO

L’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO" basa le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge n° 266 del 11/08/91, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Nel caso in cui, vi sia personale dipendente o collaborante, questo non può accedere alla carica di consigliere e tanto meno può assumere ruoli di responsabilità all’interno dell’Associazione.

TITOLO II RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE

L'esercizio finanziario dell’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO" comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO" sono costituite:
a) dalle quote degli aderenti;
b) dai contributi e dalle donazioni di privati cittadini;
c) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
d) dai contributi e dalle donazioni di enti pubblici o privati;
e) da attività commerciali e/o produttive svolte in forma marginale;
f) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all' art. 5 della legge n° 266 del 11/08/91, pervengano all'Associazione per essere impiegati nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

ART. 8 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’ "ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO" è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) titoli pubblici e privati;
c) capitale liquido o in deposito presso istituti di credito;
d) lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III SOCI

ART. 9 TIPOLOGIA DEI SOCI

I Soci dell’ “ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO” sono di tre categorie:

• Soci Volontari
• Soci Contribuenti
• Soci Benemeriti

Sono SOCI VOLONTARI tutti coloro i quali assolvono gratuitamente e con continuità un impegno personale operativo nell’ambito delle attività dell’ Associazione per il raggiungimento degli scopi della stessa.

Sono SOCI CONTRIBUENTI tutti coloro i quali, pur non prestando la propria opera personale, condividono comunque gli scopi e gli ideali di solidarietà dell’ ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO e contribuiscono economicamente alla loro realizzazione obbligandosi al versamento di una quota associativa periodica secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono SOCI BENEMERITI tutti coloro i quali, su determinazione del Consiglio Direttivo, si sono particolarmente distinti nella promozione e nello sviluppo dell’ associazione e delle sue iniziative nonché le persone che abbiano contribuito in misura notevole, materialmente o moralmente, alla vita ed al consolidamento dell’ ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO.

Tutti i Soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
I Soci di età inferiore ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di elettorato passivo.

ART. 10 DIRITTI DEI SOCI

I diritti dei Soci sono:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 9;
c) chiedere la convocazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
d) formulare proposte agli organi dirigenti in merito ai programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente Statuto.

ART. 11 DOVERI DEI SOCI

I doveri dei Soci sono:

a) rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi;
b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
c) rispettare i regolamenti interni emanati dal Direttivo.

ART. 12 INCOMPATIBILITA’


Non possono essere Soci coloro i quali svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla "ASSISTENA PUBBLICA VOLONTARIA BORGOTARO ALBARETO".

ART.13 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

a) per morosità;
b) per decadenza:
c) per esclusione.
Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati.
Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12.
Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto e del Regolamento, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.
Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui all’art. presente il socio può ricorrere entro un mese.

TITOLO IV ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 14 ELENCAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori;

ART. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 3O Giugno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
L’assemblea straordinaria dei Soci si riunisce ogni qualvolta il Presidente ed il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno il dieci per cento (10%) dei Soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo ed il volontariato.
Delle riunioni dell'Assemblea dev'essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro dei verbali dell'Assemblea.
Le riunioni sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ART. 16 CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’ Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunioni stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
Partecipano all'Assemblea ed hanno diritti di elettorato attivo e passivo, salvo quanto disposto dal precedente art. 9, i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi.
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
E' tuttavia facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

ART. 17 VOTAZIONI

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario. Nomina gli scrutatori nel numero necessario per il corretto svolgimento delle operazioni di voto.
L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.
Nelle varie votazioni palesi, in ogni sede, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

ART. 18 ATTRIBUZIONI

I compiti dell'Assemblea sono:

a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello
preventivo;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
d) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa degli stessi;
e) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione, uniformandolo alla natura associativa della stessa;
f) approvare le modifiche dello Statuto;
g) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
h) dichiarare lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE – VOTAZIONI - VERBALIZZAZIONI

Il Consiglio Direttivo è composto da Quindici componenti.
Il Consiglio dura in carica Quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
La riunione di insediamento del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente uscente dell’Associazione entro 25 giorni dall’avventura proclamazione degli eletti ed è inizialmente presieduta dal Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed, a parità, dal più anziano d’età.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti Sette giorni prima della data fissata per la riunione.
In casi d'eccezionale importanza i termini possono essere abbreviati, purché i Consiglieri siano avvisati almeno 48 ore prima.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui sopra, esposto nei locali della Sede sociale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratta di votazioni che riguardano le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed esposto alla lettura dei Soci, previa approvazione da parte del Consiglio stesso nella successiva seduta.
Qualora il Consiglio, per mancanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell’Assemblea Generale dei Soci alla sua prima riunione.
La mancanza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo, che mantiene i suoi poteri fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, la cui elezione deve essere indetta entro 4 mesi dalla constatazione della decadenza.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 20 ATTRIBUZIONI

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
b) dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea;
c) determinare l’ammontare delle quote associative e stabilire il termine ultimo per il loro versamento;
d) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
e) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
f) collaborare con organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
g) adottare i provvedimenti di cui al precedente art.13;
h) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

ART. 21 PRESIDENTE

I1 Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente che è anche il Presidente dell’Associazione.
I1 Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni; sovrintende tutti i servizi e li coordina, firma i verbali; sottoscrive mandati alle liti; stipula le convenzioni, i contratti e compie in genere tutti gli atti giuridici relativi all’Associazione.

ART. 22 VICE PRESIDENTE

I1 Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento con gli stessi poteri del Presidente.
La firma del Vice Presidente vale come attestazione dell’assenza od impedimento del Presidente.

ART. 23 TESORIERE

II Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Tesoriere. Egli, avvalendosi anche di collaboratori, sovrintende agli affari finanziari, economici, contabili ed alle operazioni di cassa dell’Associazione predisponendone, tra l’altro, il bilancio; compila ed aggiorna gli inventari; cura l’esazione delle quote sociali; tiene i rapporti con gli istituti di credito.

ART. 24 SEGRETARIO

I1 Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Segretario.
Egli sovrintende alla compilazione ed alla tenuta degli elenchi dei soci; redige i verbali delle adunanze e deliberazioni degli organi sociali cui partecipa, sottoscrivendoli col Presidente; custodisce l’archivio, gli atti, i documenti, i verbali dell’Associazione; cura e sovrintende in genere tutte le incombenze amministrative; gestisce, sotto il profilo amministrativo e normativo, il personale dipendente

ART. 25 COMANDANTE

I1 Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Comandante.
Egli coordina e dirige i Volontari; organizza e coordina tutti i servizi operativi dell’ASSISTENZA PUBBLICA BORGOTARO ALBARETO, coordinando l’attività dei soci volontari e del personale addetto a tali servizi; promuove la partecipazione dei volontari alle attività dell’associazione; controlla, sollecita e migliora l’efficienza dei soci volontari; propone al Consiglio Direttivo provvedimenti, organizzativi e non, che consentano la più completa realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Egli è coadiuvato da collaboratori nominati dal Consiglio Direttivo nel numero e con le modalità di cui al Regolamento.

ART. 26 DIRETTORE SANITARIO

II Direttore Sanitario sovrintende alle attività di carattere sanitario svolte dell’Associazione, promuove la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei volontari; sovrintende alle incombenze ed alle iniziative afferenti, in generale, il settore sanitario e vigila sull’osservanza delle norme igieniche e preventive da parte del personale dipendente e dei volontari, negli ambienti e sui mezzi operativi.
Esplica le funzioni stabilite dalla legge e dalle convenzioni eventualmente stipulate dall’ASSISTENZA PUBBLICA BORGOTARO ALBARETO con le autorità sanitarie.
Egli deve essere laureato in medicina e chirurgia. E’ eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i propri componenti, od anche nominato dal Consiglio Direttivo al suo esterno. In questo ultimo caso egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

ART. 27 DIRETTORE TECNICO

I1 Direttore Tecnico sovrintende alla manutenzione dei beni e delle risorse tecnologiche dell’ASSISTENZA PUBBLICA BORGOTARO ALBARETO, controllandone e mantenendone l’efficienza nonché programmandone la sostituzione. Egli deve essere munito delle necessarie conoscenze tecniche.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i propri componenti, od anche nominato dal Consiglio Direttivo al suo esterno. In questo ultimo caso egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

ART. 28 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI COMPOSIZIONE - DURATA - ATTRIBUZIONI

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti eletti anche fra i non soci dell’Associazione, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo. I Sindaci durano in carica come il Consiglio Direttivo; debbono prendere parte alle sue riunioni con voto consultivo. Il Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il Presidente. La prima riunione del Collegio dei Sindaci è convocata entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti dal sindaco eletto più anziano di età. Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo amministrativo sugli atti di gestione dell’Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina il bilancio prima della sua presentazione all’Assemblea redigendo apposita relazione. I componenti del Collegio dei Sindaci, in qualsiasi momento e anche singolarmente, possono procedere ad atti di ispezione e controllo della contabilità e della gestione. Il Collegio si riunisce di norma trimestralmente e fa constare delle proprie riunioni con verbale da trascriversi su apposito libro.

TITOLO V ELEZIONI

ART. 29 PERIODICITÀ

Le elezioni delle cariche sociali, e segnatamente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori hanno luogo ogni quattro anni e si svolgono, di norma, entro il mese di giugno.

ART. 30 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Salve le limitazioni di cui all’ art.9 tutti i soci non morosi possono eleggere ed essere eletti.

ART. 31 CONVOCAZIONE – PUBBLICITÀ

Almeno due mesi prima dello svolgimento delle elezioni il Consiglio Direttivo porta a conoscenza dei soci la data fissata e le modalità per la presentazione delle candidature a mezzo di avviso da pubblicare all’albo nella sede sociale e da divulgare con i mezzi d’informazione ritenuti più idonei.

ART. 32 COMITATO ELETTORALE

Nella stessa seduta nella quale fissa la data per le elezioni, il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Elettorale composto da sei soci e designa fra questi il Presidente, uno per ciascun seggio. Il Comitato Elettorale - i cui componenti non potranno essere candidati - constata la regolarità delle presentazioni, provvede alla formazione della lista dei candidati verificandone il possesso dei requisiti; stabilisce, d’intesa con il Consiglio, luogo e orari di apertura del seggio dandone informazione ai soci nei modi di cui all’articolo precedente; sovrintende alle operazioni elettorali, che dovranno svolgersi con la contestuale e continua presenza di tre componenti il Comitato stesso; provvede allo scrutinio delle schede, formulando la graduatoria dei candidati sulla base dei voti da ciascuno riportati, proclama infine gli eletti.

ART. 33 CANDIDATURE

Proposte di candidatura agli organi associativi potranno essere presentate al Comitato Elettorale in tutto il periodo che intercorre dalla data della sua nomina fino al trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni. Le candidature dovranno essere presentate separatamente per ognuno degli organi associativi da eleggere. Non si può essere contemporaneamente candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo e quello del Collegio dei Sindaci. La presentazione delle candidature dovrà recare la sottoscrizione, per accettazione, di ogni singolo candidato. In casi di mancata, o irregolare o insufficiente presentazione di candidature che comportino comunque un numero di candidati inferiore al doppio dei posti da ricoprirsi negli organi associativi, risulteranno automaticamente candidati tutti i soci.

ART. 34 ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni hanno luogo a mezzo di scheda segreta. Le schede, che saranno di formato e qualità unici, dovranno recare a stampa e in ordine alfabetico i nominativi dei soci candidati. Il voto sarà espresso mediante l’apposizione di una crocetta a fianco dei candidati prescelti in misura non superiore a quelli eleggibili. Nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente, la scheda conterrà tante righe quanti sono gli eleggibili e in quelle l’elettore scriverà cognome e nome del socio prescelto. Ogni scheda, prima di essere consegnata all’elettore dovrà essere vidimata col timbro dell’Associazione e la firma di almeno uno dei componenti del Comitato Elettorale. Saranno considerate nulle le schede che siano prive della vidimazione e della firma e quelle che portino altri segni, macchie o scritte che le possano comunque rendere riconoscibili o nelle quali siano espresse preferenze in numero superiore a otto. L’ammissione al voto è subordinata all’identificazione personale del soci da parte del Comitato Elettorale o alla presentazione di un documento di riconoscimento. Il Comitato Elettorale prende le proprie decisioni deliberando a maggioranza e facendo tutto constatare nel relativo processo verbale. Nella sala delle operazioni di voto saranno esposti a cura del Comitato Elettorale unicamente fac-simili della scheda; nel caso di cui all’ ultima parte dell’ articolo precedente sarà altresì esposta copia del libro soci. Terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede registrando i voti ottenuti dai singoli candidati. Sulla base delle risultanze elettorali, infine, proclama gli eletti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Gli organi associativi elettivi scaduti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi.

ART. 35 CONTESTAZIONI – VALIDITÀ

Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali vanno rivolte per iscritto al Comitato Elettorale entro quarantotto ore dalla proclamazione degli eletti. I1 Comitato Elettorale decide entro le successive quarantotto ore con definitivo ed inappellabile giudizio. Tutti i verbali del Comitato Elettorale relativi alla proclamazione degli eletti e l’ordine dei candidati non eletti con le relative preferenze nonché i verbali contenenti i giudizi circa le contestazioni verranno esposti per sette giorni nei locali dell’Associazione. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO

ART. 36 DELIBERAZIONI

Lo scioglimento dell’ASSISTENZA PUBBLICA BORGOTARO ALBARETO non potrà avvenire se non per legge o per legittimo provvedimento dell’autorità competente ovvero per deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria, richiesta a tale scopo da almeno un quarto dei soci. La deliberazione sarà valida soltanto se avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti che costituisca almeno i due terzi dei soci aventi diritto all’intervento in assemblea.

ART. 37 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento non sarà in nessun caso ripartito fra i soci ma sarà erogato a scopo di beneficenza nell’ambito del soccorso pubblico, e comunque in coerenza con le finalità dell’Associazione, nei modi e nei termini che saranno deliberati a maggioranza semplice dei presenti dall’Assemblea Generale Straordinaria di cui all’articolo precedente.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 NORMA RESIDUALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si fa riferimento alle leggi in materia ed in particolare alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.



Con approvazione del Consiglio Direttivo,
Borgo Val di Taro li, 27/11/2002

Con approvazione della Assemblea Generale dei Soci,
Borgo Val di Taro li, 01/06/2003